DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO YOGA NIKETAN
Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede Camaiore (LU), via PIAGGIA , n. 451, un’associazione che assume la denominazione “'Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO YOGA NIKETAN". La sede dell'Associazione potrà essere modificata, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Scopo - Oggetto
ART. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3
L’associazione si propone di:
Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
I soci sono tenuti:
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Recesso - Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
ART. 9
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e devono essere motivate. Il socio ha trenta giorni per chiedere la convocazione dell’assemblea per contestare gli addebiti. L’esclusione diventa operativa con annotazione nel libro soci decorsi trenta giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell’assemblea.
Risorse economiche - Fondo Comune
ART. 11
L’Associazione trae risorse da: quote e contributi degli associati; quote e contributi per manifestazioni; eredità, donazioni e legati; contributi pubblici; contributi UE/internazionali; prestazioni convenzionate; proventi da beni e servizi; erogazioni liberali; iniziative promozionali; altre entrate compatibili. Il fondo comune non è ripartibile tra i soci. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili; eventuali avanzi vanno reinvestiti nelle attività istituzionali.
Esercizio Sociale
ART. 12
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al primo gennaio dell'anno successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Organi dell’Associazione
ART. 13
Sono organi: Assemblea degli Associati; Consiglio Direttivo; Presidente; Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).
Assemblee
ART. 14
Convocazione con avviso in sede almeno 20 giorni prima e comunicazione ai soci almeno 8 giorni prima (giornale associativo, lettera, e-mail, fax, telegramma).
ART. 15
L’Assemblea ordinaria approva il rendiconto, elegge Presidente e Consiglio, delibera sulla gestione e sui regolamenti. Si riunisce almeno una volta all’anno e quando richiesto da CD, Revisori (se eletti) o da 1/10 dei soci.
ART. 16
Diritto di voto ai maggiorenni in regola con la quota; delega massima una per socio. Quorum e maggioranze come da Statuto.
ART. 17
Assemblea straordinaria per modifiche statutarie e scioglimento: maggioranze qualificate (3/5).
ART. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice o da persona designata. Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Composto da 2 a 5 membri, dura 4 anni, rieleggibile. Elegge Vice Presidente, Segretario e Cassiere. È investito dei più ampi poteri di gestione e può delegare funzioni.
ART. 20
Sostituzione dei membri decaduti secondo le modalità indicate; se decade oltre la metà, si nomina un nuovo Consiglio.
Presidente
ART. 21
Rappresenta e firma per l’Associazione; poteri di ordinaria amministrazione e, previa delibera CD, di straordinaria. In assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto)
ART. 22
Eletto dall’Assemblea, 3 effettivi e 2 supplenti, dura 4 anni. Vigila sulla gestione e sui bilanci; partecipa senza voto a CD e Assemblee e presenta relazione annuale.
Pubblicità e trasparenza
ART. 23
Garantita pubblicità e trasparenza degli atti sociali, in particolare dei bilanci, consultabili presso la sede.
Scioglimento
ART. 24
Scioglimento deliberato con voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto. Nomina di un liquidatore; beni residui devoluti a Enti/Associazioni sportivi o a finalità sociali.
Norma finale
ART. 25
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti.
Lucca, lì __________